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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.034. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
38.034.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per lo sport dilettantistico)

  1. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», sono aggiunte le seguenti: «, costituenti, salvo diversa espressa volontà delle parti, oggetto di collaborazioni coordinate e continuative,».
  2. I percettori dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogati a fronte di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, come definita dall'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che costituisce, salvo diversa volontà espressa dalle parti, oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a fronte delle collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo gestionale, sono iscritti ai fini contributivi alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3. I contributi sono dovuti sui compensi di ammontare superiore a quello di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'aliquota applicata è pari all'aliquota di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i collaboratori e figure assimilate. L'onere contributivo è per due terzi a carico delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per un terzo per i percipienti.