Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 7,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.