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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
38.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riversamento Tefa)

  1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolita»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1o gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».

ident. 38.028.