stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
37.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni urbanistiche)

  1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: «all'articolo 40-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 36-bis e 40-bis».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.