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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
36.3.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche per i consumatori mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), l'Agenzia delle entrate provvede a versare, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), le somme riscosse dai contribuenti ai sensi del comma 2 per rinuncia al beneficio fiscale goduto e non spettante in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 4 su apposito conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi in cui il contribuente eserciti la specifica facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.