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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
35.06.
ritirato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.