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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
35.05.
ritirato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per l'igiene femminile)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «41-quinquies) pannolini, assorbenti igienici, tamponi interni, coppe e spugne mestruali biologiche, prodotti utilizzati per fini di protezione dell'igiene femminile.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.