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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
35.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
   b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
   c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

  2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».