Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i veicoli elettrici ed ibridi adattati ad invalidi)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole «motore diesel,» sono aggiunte le seguenti: «o di veicoli elettrici ed ibridi,».
2. All'onere recato dal comma 1, stimato in 1 milione di euro annuo, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 59, comma 1.