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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
33.04.
ritirato

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Rateizzazione degli adempimenti tributari per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011)

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, aventi, alla data del 12 febbraio 2011, il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 1o giugno 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del «fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.