stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.014. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
32.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Iva per i servizi di pompe funebri)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
   b) alla tabella A, parte II-bis, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «1-quinquies) prestazioni proprie di onoranze funebri e relativi accessori funerari rese da imprese di onoranze funebri.».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad un fondo, appositamente costituito, la cui dotazione è finalizzata alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali dismesse nel 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale, ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri della salute e per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti modalità e criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle predette risorse.