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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.010. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
32.010.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.