Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Al primo comma all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso».