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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.44. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.44.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di incrementare le disponibilità liquide delle imprese cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30, comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 1.000 all'atto della presentazione della dichiarazione:»;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera b), le parole: «ammontare superiore al 25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «ammontare superiore al 15 per cento»;
   c) all'articolo 38-bis, comma 2, le parole: «per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare superiore al sessanta per cento dell'ammontare complessivo».

  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 può essere elevato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, fino a 1.000.000 di euro.
  8-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.