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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.22. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
3.22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi inferiori in ragione d'anno a 30.000 euro, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.