Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.084 milioni di euro nel 2020 e 878 milioni di euro nel 2021 e nel 2022.