27.1.
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a):
a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari inserire le seguenti: degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2) alla lettera c):
a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
b) al n. 2), dopo la parola: «proprietari» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».