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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
25.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.».

  1-ter. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6.1. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 25 è così sostituita: Disposizioni in materia di termini degli adempimenti.