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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.23. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
23.23.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente: «4-quinquies. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni di cui al comma 4-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:
    a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;
    b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;
    c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.
   In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni per l'accettazione di cui al suddetto decreto, la mancata accettazione del pagamento non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».