Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Semplificazione adempimenti per il Terzo settore)
1. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole: «il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve, se non si tratta di versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore, sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, anche in formato digitale, depositato presso la presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC».
2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «salvo che tali finanziamenti o contributi» sono aggiunte le seguenti: «siano complessivamente nell'anno pari o inferiori a 500 euro verso il medesimo beneficiario ovvero».