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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.21. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
22.21.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
  «1-quinquies. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimento nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, della clientela e di altri elementi materiali o immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, sono valutate ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
   1-sexies. I compensi maturati nei confronti della clientela sino alla data di efficacia del conferimento di cui al comma 1-quinquies e conferiti alla società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono assoggettati a tassazione in capo al conferente nel periodo di imposta del conferimento anche se non ancora percepiti».