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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.20. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
22.20.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di carte di credito, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, effettuano acquisti tramite carte di credito da soggetti che svolgono attività di prestazioni di beni e di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, sulla base delle condizioni e dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6-ter.

  6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 6-bis, nel limite dello stanziamento di cui al comma 6-quater.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis e nei limiti di cui al comma 6-ter, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:
   quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
   quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.