Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse dalle imprese turistico ricettive a titolo di imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché di contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.