Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
2-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2-bis, pari a 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.