Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici in favore degli Istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies)
1. All'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articoli 65 e 109» sono inserite le seguenti: «, in favore degli istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies».