Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)
1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020.