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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
21.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.