Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nel caso di provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie notificati, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.