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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
2.02.
ritirato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione adempimenti per identificazione ai fini IVA del soggetto non residente).

  1. All'articolo 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale mediante raccomandata direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni».
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato d attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.».

ident. 2.04.