Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
b) All'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1o luglio 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.».