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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.16. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
18.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 18.
(Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
  3. A decorrere dal 1o luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e l'operazione all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.
  4. A decorrere dal 1o luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.