Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».