Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2020, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
1-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 1-bis.
1-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.