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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.22. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
16.22.
inammissibile

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».

  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.