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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.021. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
16.021.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «presente decreto», è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)».
  2. Al comma 1 dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo».