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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione dell'imposta sostitutiva denominata Irpef Ires Plus)

  1. È istituita l'imposta sostitutiva IRPEF/IRES denominata IrpefIresPlus, disciplinata dal presente articolo, che integra l'imposta IRPEF/IRES prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'imposta sostitutiva IrpefIresPlus di cui al comma 1 si applica a tutti i redditi e soggetti che già subiscono l'imposta IRPEF/IRES di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionale regionale e comunale.
  4. L'imposta di cui al comma 1 si applica a decorrere dai redditi dichiarati dal 1o gennaio 2020 sui redditi conseguiti nel 2019.
  5. La base imponibile della nuova imposta sostitutiva è l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019, maggiorato dell'incremento ISTAT per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi IRPEF e/o IRES presentata nell'anno 2020.
  6. Per il primo anno può applicare l'aliquota ridotta del 15 per cento il contribuente il cui reddito per il 2019 sia superiore a quello del 2018.
  7. L'eccedenza di reddito al verificarsi delle condizioni e per come calcolata al comma 6, non subirà l'applicazione delle aliquote IRPEF/IRES previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma l'imposta sostitutiva IrpefIresPlus pari al 15 per cento.
  8. Per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus sarà l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nel 2020 e 2021 maggiorato dell'incremento ISTAT verificatosi nei medesimi anni.
  9. Gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'eccedenza non dedotta dall'IrpefIresPlus potranno essere dedotti dall'imposta sostitutiva (IrpefIresPlus) e/o rimandati per la compensazione o a rimborso se non capienti.
  10. I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'IRPEF progressiva e/o dall'IRES proporzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico o del modello 730.
  11. Sul reddito eccedente soggetto ad imposta sostitutiva dell'IrpefIresPlus, come calcolato ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, da parte dei soggetti obbligati i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.
  12. Qualora la base imponibile di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 per il primo anno e di cui al comma 8 per i successivi due anni superi il reddito dichiarato lordo di oneri deducibili dell'anno 2019, maggiorato della percentuale Istat dello stesso anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito si considererà conforme e non accertabile fatti salvi i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'insorgenza di reati penali di natura fiscale, mancata dichiarazione di redditi esteri o altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalle attuali norme di legge.
  13. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef/Ires plus eccedente la rivalutazione ISTAT su base annua al costo della vita è destinato all'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità attuative del presente comma.
  14. Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento integralmente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in quanto compatibile. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le norme esplicative dell'imposta sostitutiva.