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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
12.3.
inammissibile

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente.».