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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
1.3.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per il pagamento è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante a norma dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che l'accollante presenti apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate su modello le cui specifiche sono stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da approvare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge. L'Agenzia delle entrate provvede ai controlli sulla spettanza del credito da compensare entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente; se entro il predetto termine non viene notificato in via telematica un provvedimento di diniego all'istanza, l'accollante può procedere alla compensazione; il provvedimento di diniego è impugnabile innanzi la competente commissione tributaria.