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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.
  3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
  4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.
  5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5.