Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Il Commissario prefettizio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Canton Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019.