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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.50.08.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2019  [ apri ]
0.50.08.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato al finanziamento di interventi legislativi volti a valorizzare il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le attività da esso svolte a favore della collettività.
  2-quater. I commi 106 e da 162 a 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2-quinquies. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione dei Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale»;
   b) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, si provvede:
   a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 2-quater e 2-quinquies;
   b) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2022 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

em. 50.08.