Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le disposizioni in materia di indebite compensazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificate dall'articolo 3 del presente decreto-legge, non trovano applicazione per le compensazioni dei crediti su imposte dirette sino ad un valore di 20.000 euro, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.