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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.4.57.17. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
0.4.57.17.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. l'aliquota è ridotta al 10 per cento per gli appalti pubblici di opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.».
  3-quater. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 127- quinquiesdecies, è aggiunto il seguente: «127-quinquiesdecies.bis) Appalti di opere pubbliche per la messa in sicurezza delle infrastrutture viari e per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.».

em. 4.57.