Aggiungere in fine il seguente periodo:
All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».