Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.