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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.21.12.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2019  [ apri ]
0.21.12.5.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

em. 21.12.
ident. 0.21.12.6.