Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-quinquies, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».