Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalle sanzioni conseguenti alla mancata registrazione telematica degli scontrini gli esercenti attività in zone montane oltre 800 metri il livello del mare.»