Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire l'adeguamento a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 172, comma 10, del nNuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a coloro che violino l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, introdotto dalla legge 1o ottobre 2018, n. 117, dal 7 novembre 2019, data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, fino al 6 marzo 2020.