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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
49.04.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti:
  «104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.
   104-ter. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
   104-quater. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-bis, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro».

  2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.